Convegno”Detenzione amministrativa e allontanamento forzato dopo la Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri”

Palermo, Aula Sturzo, Piazza Bologni 8Programma:SalutoProf. Aldo Schiavello, Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Diritti umani: tutela, evoluzione, limiti”Introduzione dei lavoriDott.ssa Judith Gleitze di borderline-europe/Borderline Sicilia OnlusPresentazione del convegnoProf. Fulvio Vassallo Paleologo ( Università di Palermo) Dalla direttiva sui rimpatri 2008/115/CE alle norme di attuazione nell’ordinamento italiano nei casi di allontanamento forzato e detenzione amministrativa.

Interventi programmatiProf. Massimo Starita ( Università di Palermo) – La tutela multilivello dei diritti fondamentali della personaProf. Emilio Santoro ( Università di Firenze) – Il recepimento della Direttiva rimpatri in Italia: attuazione o tradimento ?Avv. Alessandra Ballerini del Foro di Genova – Principio di legalità e pratiche di respingimento in frontieraAvv. Barbara Cattelan del Foro di Torino – L’esercizio effettivo dei diritti di difesa dei migranti irregolariAvv. Gaetano Pasqualino del Foro di Palermo – Le prassi applicate nei casi di allontanamento forzatoAvv. Giuseppe Buscaino del Foro di Trapani – Le prassi applicate nei casi di detenzione amministrativaAvv. Christian Valle del Foro di Napoli – L’esperienza dei CIE temporanei e il controllo giurisdizionaleDott.ssa Gabriella Guido (Roma )- La campagna Lasciatecientrare ed il diritto all’informazioneDibattito ed altri interventi non programmatiPer iscrizioni ed info: Fulvio Vassallo Paleologotel. 348 3363054 ; mail: fulvio.vassallopaleologo@unipa.itIl tardivo e parziale recepimento in Italia della direttiva rimpatri – direttiva 2008/115/CE – solleva ancora oggi incertezze nelle prassi applicate e rilevanti dubbi interpretativi con conseguente possibile disapplicazione delle norme interne in materia di detenzione amministrativa ed allontanamento forzato che risultano incompatibili con il testo e la ratio della direttiva. Si potrebbe pure verificare la possibilità di ulteriori interventi da parte della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dopo la fondamentale sentenza sul caso El Dridi del 26 aprile 2011. La direttiva rimpatri persegue l’obiettivo di istituire norme comuni per un’efficace politica in materia di allontanamento e di rimpatrio degli immigrati irregolari sul territorio ma la stessa direttiva privilegia il rimpatrio volontario rispetto al rimpatrio forzato e tende a garantire comunque il rispetto dei diritti fondamentali della persona migrante, incluso il diritto alla libertà personale, ed i diritti di difesa, richiamati anche dagli articoli 13 e 24 della Costituzione italiana.Il diritto dell’Unione Europea ha un rango gerarchico superiore rispetto al diritto nazionale e compito del giudice è quello di dare applicazione – in forza dei Trattati ed in forza della stessa Costituzione italiana ai sensi dell’art. 11 – alle fonti UE dotate di effetto diretto oltre che quello di applicare il diritto nazionale in modo conforme alla lettera e a gli scopi del diritto dell’Unione. Il legislatore italiano non ha attuato parti importanti della Direttiva 2008/115/CE ed ha esteso ad una generalità di casi il trattenimento amministrativo che secondo la Direttiva va finalizzato esclusivamente all’esecuzione delle misure di allontanamento forzato e deve cessare non appena sia evidente che tale allontanamento non si potrà verificare. Inoltre, secondo la direttiva, il trattenimento amministrativo nei centri di detenzione può superare i sei mesi solo in casi eccezionali. Da questa mancata o infedele attuazione della direttiva sono derivati aumenti dei costi dei centri di detenzione, malgrado i recenti tentativi del ministero dell’interno di rivedere al ribasso tutte le convenzioni esistenti, una diminuzione del numero degli immigrati effettivamente accompagnati in frontiera, vistose violazioni dei diritti fondamentali della persona, con gravi abusi perpetrati ai danni di persone comunque soggette ad una totale limitazione della libertà personale, solo per la mancanza di un valido titolo di ingresso o soggiorno nel territorio dello stato. I casi di respingimento rimangono affidati alla discrezionalità amministrativa e la vigente normativa italiana si pone in forte attrito con la direttiva 2008/115/CE che non contempla il caso dei respingimenti “differiti” che potrebbero contrastare anche, come sono effettuati nella prassi applicata, con principi costituzionali ( art. 3, 13, 24 e 32) e con il Regolamento sulle frontiere Schengen n.562 del 2006.Il convegno tende a fare il punto sulla situazione complessiva di attuazione della direttiva sui rimpatri in Italia, anche al fine di individuare le responsabilità dei ritardi legislativi e delle violazioni di legge che ormai sono segnalati anche in importanti rapporti internazionali.